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Art.
1
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| E'
costituito in data 28/02/1997 il KIRK CLUB. |
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Art.
1 bis
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Il KIRK CLUB è
identificabile dall’apposito logo.
Il logo è stato elaborato
e deciso dai soci fondatori.
L’originale è
depositato presso il coordinatore.
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Art.
2
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Soci
fondatori sono:
| Marco |
(Russo) |
| Franco |
(Falco) |
| Claudio |
(Yeti) |
| Helmuth |
(Helli) |
| Bruno |
(Seckl) |
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Art.
3
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La nascita
del KIRK CLUB ha avuto luogo in Bolzano alle ore 17.52 presso il locale OTTO 1/2
sito in P.zza Mazzini in I° convocazione ed in II° convocazione presso il
Ristorante cinese NI HAO-CIAO in Via Vittorio Veneto 23/a alle ore 21.43.
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Art.4
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Soci sono:
- i soci
fondatori;
- i soci
attivi di cui di cui all’allegato 2
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Art.5
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Per poter
far parte del KIRK CLUB bisogna accettare il seguente statuto e partecipare ad
almeno un'incontro ufficiale con il KIRK CLUB.
Un nuovo
membro può essere liberamente presentato da un socio effettivo.
Il KIRK
CLUB non fa nessuna distinzione di sesso, colore, religione; il KIRK CLUB è
apolitico.
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Art.6
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Al termine
della riunione ordinaria mensile, nella quale ci sia la presentazione di
un'aspirante socio da parte di altro socio, potrà essere decisa la ammissione
del nuovo membro al Club.
La
ammissione, alla riunione di presentazione, potrà essere messa ai voti con il
totale assenso dei presenti; anche il solo veto di un presente, farà
automaticamente rinviare la votazione alla successiva riunione.
Se ci
sarà nulla osta da parte dei presenti ( 50 % fondatori e 50 % ordinari),
l'aspirante diventerà socio a tutti gli effetti.
Può
esserci diritto di veto da parte dei soci fondatori (N° tessera: FONDATORI) per
una nuova ammissione, ed in tal caso i membri fondatori si dovranno esprimere
entro 10 giorni.
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Art.
6 bis
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Hanno
diritto al voto:
- i soci
fondatori;
- i soci
che sono in regola (attivi).
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Art.
7
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E'
obbligatoria una riunione ordinaria una volta al mese, da effettuarsi dopo il
giorno 25.
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Art.
7 bis
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Ad ogni
riunione deve essere garantita la presenza di almeno il 50 % dei soci fondatori.
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Art.
8
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Ogni socio
dovrà avere apposito soprannome.
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Art.
9
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L'espulsione
dal KIRK CLUB è prevista nei seguenti casi:
| * |
comportamento irriverente
nei confronti dei soci; |
| * |
mancata corresponsione
della sanzione di cui all'Art. 10 |
| * |
per altri motivi |
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| Le
modalità di espulsione avvengono in base all’art.13 |
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Art.
10
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Sanzioni: per ogni mancata
partecipazione, non dimostrabile, è fissata la quota .
La sanzione deve essere
versata al coordinatore e verrà utilizzata alla successiva riunione. |
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Art.
11
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Le assenze
sono ammesse solo per motivi documentabili; futili motivi non vengono presi in
considerazione.
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Art.
12
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Il KIRK
CLUB nomina un coordinatore, il quale ha i seguenti compiti:
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| a |
mantiene le documentazioni
del club; |
| b |
programma gli incontri
mensili ed il relativo ordine del giorno; |
| c |
provvede ad incamerare le
eventuali sanzioni che verranno rese disponibili per la successiva riunione; |
| d |
mantiene le relazioni
esterne; |
| e |
firma tutti i documenti
del KIRK CLUB. |
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Art.
12 bis
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La
sostituzione del coordinatore può avvenire previa nuova proposta di candidatura
( di qualunque socio).
La nomina
deve essere messa ai voti ed approvata da 50 % + 1 dei soci aventi diritto al
voto.
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Art.
13
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Le
espulsioni vengono decise dai soci del KIRK CLUB, solo ed esclusivamente durante
una riunione mensile; il numero dei soci presenti sarà sufficiente a garanzia
di imparzialità.
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Art.
14
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Ad ogni
membro del KIRK CLUB viene rilasciata regolare tessera del KIRK CLUB con la
firma del coordinatore e copia del presente statuto.
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Art.
14 bis
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| a |
Alle riunioni i soci
presenti dovranno esibire, a richiesta, la tessera del KIRK CLUB; |
| b |
La mancata esibizione
comporterà le sanzioni di cui all’art. 10; |
| c |
E’ possibile richiedere
una nuova tessera al coordinatore, solo nel caso di smarrimento della originale; |
| d |
La richiesta di nuova
tessera deve essere un fatto eccezionale: in caso contrario verranno applicate
le sanzioni di cui all’art. 10. |
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Art.15
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Nei mesi
di Giugno - Luglio - Agosto potranno non aver luogo le riunioni mensili.
Eventuali
riunioni che si potranno svolgere nel suddetto periodo, non daranno luogo alle
sanzioni di cui all'art. 10 per gli eventuali soci assenti.
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Art.
16
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Finalità
del KIRK CLUB sono il ritrovo periodico dei suoi soci in locali diversi.
Alla
riunione periodica, la spesa verrà equamente divisa in parti uguali, tante
quanti sono i partecipanti presenti alla suddetta riunione.
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Art.
17
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(Dovrà
essere redatto un registro con i dati delle riunioni: partecipanti, data,
luogo.)
Abrogato
dal 08/11/2000
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Art.
18
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Le
modifiche al presente statuto potranno aver luogo solo previa autorizzazione dei
soci fondatori.
Quanto
sopra sarà possibile durante una riunione, e dovrà esserci il 100 % favorevole
dei soci fondatori presenti.
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Art.
19
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Al presente statuto
vengono allegati i seguenti documenti aggiornabili, che fanno parte integrante
dello stesso:
- Allegato 1: nomina del
coordinatore
- Allegato 2: elenco soci
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Durante la II°
convocazione nella giornata di costituzione del KIRK CLUB, presso il Ristorante
cinese NI HAO-CIAO in Via Vittorio Veneto 23/a, viene eletto il coordinatore:
alle ore 22.10 viene
eletto con la carica di coordinatore del KIRK CLUB: Marco (Russo).