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FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
ZONA TERRITORIALE NORD-EST
ASSISTENTE SERVIZI TECNICI |
FD REG 010 |
Venezia, 03 ottobre 1994 |
| R.Z2.STE.REG.MG.3 R1(21) (Rif.to R.ST.MV/R.02 del 13.4.94) |
FOGLIO DISPOSIZIONI N°
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010
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REG
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GUASTO CONTEMPORANEO DEL BLOCCO ELETTRICO
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
FINALITA'
Nell'art. 21 R.C.T. (e corrispondente art. 37 IPCL) sono,
tra l'altro, stabilite le norme per la regolazione della circolazione in caso di guasto contemporaneo del blocco
elettrico e delle telecomunicazioni.
Tale disciplina, di per sè molto complessa ed onerosa sul piano operativo, ha perso nel tempo di attualità,
soprattutto sulle linee a dirigenza locale, sia per l'estrema improbabilità dell'evento in questione, sia
perchè, nei rarissimi casi in cui esso si è verificato, l'applicazione delle norme è risultata
difficile.
La modernizzazione ed il potenziamento dei sistemi e delle tecniche di comunicazione rendono ormai inutile l'ipotesi
del guasto contemporaneo del blocco elettrico e delle comunicazioni, che aveva invece significato quando le linee
telefoniche, correndo in gran parte allo scoperto ed essendo soggette alle intemperie, presentavano un inadeguato
livello di affidabilità.
Del resto, già sulle linee esercitate con D.C.O., sia a doppio, sia a semplice binario, in base all'art.
22 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando, nel caso in oggetto è previsto l'arresto della circolazione
fino alla riparazione del guasto, non ricorrendosi pertanto all'applicazione di procedure particolari; questa ormai
è prassi consolidata da numerosi anni, senza che siano emerse, anche per le linee a forte traffico, significative
controindicazioni.
Ciò premesso, al fine di snellire la regolamentazione d'esercizio nell'ottica di un suo completo ammodernamento,
a partire dal dal 1 GENNAIO 1995 sulle
linee a DIRIGENZA LOCALE dovranno essere applicate, in assenza del blocco elettrico ed caso di guasto di tutte
le telecomunicazioni, le seguenti disposizioni:
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1) DISPOSIZIONI NORMATIVE
1.1 Linee a Dirigenza Locale attrezzate con blocco elettrico
Salva l'eccezione di cui successivo p. 1.3, tutte le norme relative al guasto contemporaneo del blocco elettrico
e delle telecomunicazioni non devono essere più applicate, e, in tal caso, la circolazione dei treni deve
essere arrestata fino alla riparazione del guasto del blocco o delle telecomunicazioni.
1.2 Linee a Diripenza Locale non attrezzate con blocco elettrico
Quanto stabilito nel p. 1.1 deve essere applicato anche su tali linee, quando si guastino le telecomunicazioni.
1.3 Treni in linea
Al fine di evitare l'arresto in corrispondenza di posti di blocco intermedi sulle linee attrezzate con blocco manuale
e Bca, i treni già in circolazione tra due stazioni abilitate potranno essere fatti proseguire dall'agente
di guardia fino alla prima stazione abilitata, rispettivamente secondo le norme dell'art. 20/5 dell'Istruzione
del blocco manuale e dell'art. 9/4 dell'Istruzione del Bca e, quando esiste la lettera "A" luminosa,
del p. 3.4 della Circolare ES.C/R.04/2.3 - ES.I/P dell'l.7.1993 (F.D. n. 5 REG. del 22.10.1993 del Serv. Prod.
di Trieste e F.D. n. 98 REG. dell'll.ll.1993 del Serv. Prod. di Venezia)
1.4 Varie
Sulle linee di cui al p. 1.1, in caso di guasto del solo blocco elettrico i treni potranno ovviamente essere inoltrati
secondo le norme vigenti.
In tutti i casi, quando si guastano le telecomunicazioni, gli operatori si avvarranno di ogni più conveniente
altro mezzo di comunicazione per distanziare i treni (art. 21/2 R.C.T.).
2) DISPOSIZIONI ATTUATIVE
2.1 Gli Uffici Produzione Territoriali interessati sono incaricati di valutare la consistenza e l'affidabilità
delle attrezzature telefoniche ed eventualmente provvedere con integrazioni di postazioni SIP o disponendo per
l'impiego di radiotelefoni portatili entro la data di attivazione del provvedimento.
2.2 Dovranno, inoltre, essere impartite all'occorrenza opportune disposizioni organizzative per la pronta
riparazione delle attrezzature telefoniche.
L'ASSISTENTE AI SERVIZI TECNICI
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FD REG 010
©
CAPOSTAZ
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