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FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
ZONA TERRITORIALE NORD-EST
ASSISTENTE SERVIZI TECNICI |
FD REG 018 |
Venezia, 03 aprile 1995
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| R/Z2.VE.P.MG.3.lRCT.3 Rif.R/5T.MV/R.0l.Arg.l.6 del 28.02.95 |
FOGLIO DISPOSIZIONI N°
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018
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REG
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NUOVA PROCEDURA PER L'EMISSIONE DEI MODULI DI PRESCRIZIONE PER RALLENTAMENTI E D'ORDINE DI ABBASSAMENTO ARCHETTI
FINALITA'
La normativa presente concerne le prescrizioni relative ai rallentamenti istituiti con la procedura di cui all'art.6/23 R.C.T., nonché le prescrizioni di carattere permanente relative all abbassamento
archetti.
Essa si propone, mediante l'introduzione di alcuni criteri innovativi, due obiettivi principali:
- eliminare eventuali incertezze nell'individuazione, nelle date di attivazione e cessazione, dei treni che devono
essere in possesso delle necessarie prescrizioni;
- ridurre i casi in cui le stazioni attigue al tratto soggetto a rallentamento e ad abbassamento archetti devono
provvedere per le prescrizioni ai treni in ritardo o in anticipo che, per orario, avrebbero dovuto percorrere il
tratto stesso prima dell'attivazione o dopo la cessazione.
Inoltre, l'applicazione dei suddetti criteri contribuisce alla razionalizzazione delle procedure consentendo, di
conseguenza, il miglioramento della gestione informatizzata delle prescrizioni attraverso il sistema M3/M40 mec.
Infine, l'introduzione dei nuovi criteri conferisce alle procedure elementi di maggiore chiarezza, realizzando
un miglioramento del livello di qualità della normativa d'esercizio.
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1. DISPOSIZIONI NORMATIVE
1.1 RALLENTAMENTI
1.1.1 La notifica di un rallentamento emesso con mod.M.50 deve essere partecipata a tutti i treni il cui
orario di partenza o di transito dalla stazione attigua al tratto soggetto a rallentamento ricada dopo le ore zero
del giorno di attivazione del rallentamento, indipendentemente dall'ora prevista di passaggio nella stazione che
delimita il tratto stesso.
In caso di linee affiancate, per le quali é ammesso che treni impostati su una linea vengano all'occorrenza
istradati sull'altra senza operazioni di soppressione ed effettuazione, l'orario a cui fare riferimento per la
notifica di un rallentamento su una linea, ad un treno con impostazione d'orario sull'altra, e quello di passaggio
nella località di servizio da cui il treno possa essere istradato sulla linea interessata, immediatamente
a monte del tratto soggetto a rallentamento.
Sul modulo M.3 dovrà riportarsi la prescrizione specifica: "Da rispettare
dalle ore ... del ..."
L'ora da riportare é quella di effettiva attivazione del rallentamento.
Per i rallentamenti limitati ed un determinato periodo della giornata, la prescrizione dovrà riportare solo
l'indicazione del giorno: ("Da rispettare dal …. (giorno)")
Per le stazioni non dotate di apparecchiature per l'emissione dei moduli meccanizzati, in attesa di adeguare la
stampa dei moduli, tali annotazioni sono da apporsi a mano, consecutivamente a quelle già esistenti.
1.1.2 Le prescrizioni specifiche di cui al precedente punto 1.1.1 non devono essere più apposte nei
moduli, nei giorni seguenti a quello di attivazione del rallentamento.
1.1.3 Analoga procedura deve essere osservata per le cessazioni di rallentamento, avendo cura di riportare
in calce ai moduli di tutti i treni, nel giorno di cessazione, la prescrizione specifica: "Da
rispettare fino alle ore ... del ..."
L'ora da riportare è quella di effettiva cessazione del rallentamento.
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Per i rallentamenti limitati ad un determinato periodo della giornata, la prescrizione dovrà riportare
solo l'indicazione del giorno: ("Da rispettare fino al .. (giorno)").
1.1.4 Eventuali treni in ritardo, che per orario avrebbero dovuto impegnare il tratto soggetto a rallentamento
entro le ore 24 del giorno precedente all'attivazione, od in anticipo, che per orario avrebbero dovuto impegnare
il tratto soggetto a rallentamento dopo le ore zero del giorno successivo alla cessazione e, quindi, non in possesso
di prescrizione, dovranno essere fermati dalle stazioni attigue al tratto per la consegna dell'avviso di rallentamento
(art. 6/23 RCT), solamente nel caso in cui gli stessi treni ne fossero effettivamente interessati.
1.1.5 Di regola, ed escluso casi accidentali, l'attivazione, cessazione e spostamento di un rallentamento
non dovranno mai avvenire fra le ore 23:30 e le ore 1:30 ,del giorno successivo.
1.2 ABBASSAMENTO ARCHETTI
1.2.1 Per la notifica di un abbassamento archetti programmato, permanente o di qualche durata devono essere
osservati i medesimi criteri previsti per i rallentamenti di cui ai punti 1.1.1 e l.l.3. L'ordine di abbassamento
archetti dovrà essere completato dall'indicazione dell'inizio o della fine dello stesso, nei giorni interessati,
riportando all'inizio della prescrizione le dizioni: "Dalle ore ... del . .."
oppure "Fino alle ore ... del ...", rispettivamente se trattasi
di attivazione o di cessazione.
L'ora da riportare é quella di effettiva attivazione o cessazione dell'abbassamento archetti.
Per gli abbassamenti archetti limitati ad un determinato periodo della giornata, dovrà essere riportata
solo l'indicazione del giorno di attivazione o di cessazione.
1.2.2 La dizione di cui al precedente punto 1.2.1, relativa all'ora e al giorno iniziale della prescrizione,
non deve essere più riportata nei moduli, nei giorni seguenti a quello di attivazione dell'abbassamento
archetti.
1.2.3 Le norme per l'avviso ad eventuali treni in ritardo od in anticipo sono le medesime previste per i
rallentamenti di cui al punto 1.1.4.
1.2.4 Di regola, ed escluso casi accidentali, l'attivazione e la cessazione di un abbassamento archetti
non dovranno mai avvenire fra le ore 23:30 e le ore 1:30 del giorno successivo.
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1.2.5 Ai fini delle presenti disposizioni devono essere considerati non programmati anche quegli abbassamenti
archetti in corrispondenza dei portali TE delle stazioni, limitati a poche ore della giornata e di cui non vengono
esposti i relativi segnali (circolare I.E.4.101-M.122/7/3.73-TV41.l/405 9-Arg.T.E. 122 del 28/06/1986 - Vedasi
F.D. 78 del 11/11/89 dell'Ufficio Produzione di Verona, F.D. Reg. N° 42 del 27/10/1989 Ufficio Produzione Venezia
e distribuita sotto forma di circolare regolamentare dall'Ufficio Movimento di Trieste) pur se la richiesta di
notifica ai treni, alle stazioni interessate, sia diramata con sufficiente anticipo.
1.2.6 Con l'occasione, si rammenta che i rallentamenti emessi con mod. M.50 e gli abbassamenti archetti
programmati devono essere sempre segnalati sul terreno e che la mancanza dei regolamentari segnali di rallentamento
e di abbassamento archetti deve essere limitata alle sole situazioni improvvise, quindi non programmate e per il
solo tempo strettamente necessario alla loro posa in opera.
2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE
2.1 I Capi Reparto Esercizio Infrastrutture Lavori T.E. e Territoriali Movimento restano incaricati di:
- provvedere ad impartire le norme di dettaglio, anche in relazione a particolari necessità che interessino
quanto previsto ai punti 1.1.5 e 1.2.4;
- provvedere ad informare il personale interessato;
- inviare a questa Sede dopo 6 mesi di sperimentazione, tramite il Capo Ufficio e Servizio Produzione, relazione
circa l'esito della stessa.
2.2 Le presenti norme dovranno entrare in vigore dalle ore 0:00 del giorno
01 maggio 1995.
L'ASSISTENTE AI SERVIZI TECNICI
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FD REG 018
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CAPOSTAZ
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