INDEX generale

DIVISIONE INFRASTRUTTURA
FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
ZONA TERRITORIALE NORD-EST
ASSISTENTE SERVIZI TECNICI

FD REG 093

Venezia, 01 Giugno 1999

 

DI/Z2.STE.M.02 - Sciopero (RCT. 14)

FOGLIO DISPOSIZIONI N°

093

REG


DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRAMAZIONE DEGLI ANNUNCI RELATIVI ALLA SOPPRESSIONE TRENI IN CASO DI SCIOPERO

1) Premessa - Campo di applicazione

Come è noto, gli scioperi attuati dal personale ferroviario addetto all'esercizio possono determinare riduzioni anche significative dei servizi - sia viaggiatori sia merci - normalmente offerti dalla programmazione d'orario e fatti salvi i livelli minimi da garantirsi in ossequio alle relative disposizioni di Legge.
Pur tuttavia, in dette occasioni, l'effettiva disponibilità di risorse può essere anche tale da permettere di assicurare una quantità di servizi maggiore di quella preventivata. Tutto ciò, per gli operatori del settore "circolazione" addetti al servizio movimento, comporta l'obbligo di intervenire a più riprese, e frequentemente, diramando i dispacci dei relativi annunci.
Si ritiene però che vi sia spazio per conseguire una semplificazione delle procedure riguardanti la trasmissione dei dispacci di cui sopra, potendosi contare sulle norme contenute nel F.D. N° 20 REG del 18/04/1995, avente per oggetto "Soppressione ed effettuazione treni".
A tal fine, pertanto, si emanano le disposizioni contenute nel presente FD. REG., che sono applicabili solo nei casi in cui sia in atto uno sciopero del personale ferroviario addetto all'esercizio e a condizione che la linea sia esercitata con Dirigente Centrale.

2) Disposizioni

L'Ufficio Movimento diffonderà il programma di circolazione da rispettarsi in sede locale, estraendolo da quello nazionale, elaborato - come di consueto - dalla Sala Operativa della Sede Centrale, ed integrandolo con disposizioni concordate con la Divisione Passeggeri, Trasporto Regionale e Cargo.
Nel programma di circolazione emanato dall'Ufficio Movimento dovrà essere riportata la precisazione:
"L'attuazione dei provvedimenti di soppressione treni in applicazione del presente programma resta subordinata ad un ulteriore e specifico ordine che verrà impartito formalmente e comunicato con esplicito dispaccio."
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Inoltre, la diffusione dovrà essere fatta con telegramma di servizio o fax ed avvenire con sufficiente anticipo, onde consentire, a seconda dell'attuale organizzazione di distribuzione, il raggiungimento di tutte le stazioni e uffici coinvolti.

All'inizio del periodo interessato ai provvedimenti di circolazione menzionati nel programma di cui sopra, e se ritenuto conveniente ai fini delle attività di regolazione della stessa, ciascun Dirigente Centrale dovrà trasmettere agli impianti di sua giurisdizione il seguente dispaccio:
"Dalle ore ____ del ____ (indicare l'inizio del periodo) alle ore ____ del ____ (indicare il termine del periodo) sono in atto provvedimenti di cui al tele N° ____ del ____ (estremi del telegramma dell'Ufficio Movimento)."

I Dirigenti Movimento forniranno al Dirigente Centrale il loro numero di controllo solo a condizione di essere già in possesso di copia del menzionato telegramma o fax dell'Ufficio Movimento ovvero dopo averne ricevuta una dal Dirigente Centrale medesimo.

In tale modo si intende assolto l'obbligo di cui all'art.14/l delle D.S.D.C. relativamente all'annuncio di soppressione di tutti i convogli la cui circolazione non risulta espressamente prevista nel programma di circolazione emanato dall'Ufficio Movimento.

Restano immutate le ulteriori incombenze che fanno carico ai Dirigenti Movimento per la successiva estensione degli annunci ai posti intermedi e di linea nonché agli eventuali posti di servizio dipendenti, così come gli obblighi di registrazione sullo specifico prospetto delM.55.
Va da sé che nel caso la disponibilità di risorse sia poi tale da consentire la circolazione di un numero superiore di convogli, si dovrà ricorrere alle procedure di cui al F.D. N° 20 REG del 18/04/1995 per rieffettuare i treni soppressi.

3) Distribuzione - Avvertenza - Disposizioni attuative

3.1) Distribuzione

Il presente FD.REG. dovrà essere:
* distribuito a tutto il personale del Settore "Circolazione" abilitato al "movimento" affinché sia allegato alla parte III del R.C.T.;
* allegato ai Registri Disposizioni di Servizio delle Stazioni;
* conservato nelle disposizioni permanenti del Centro Operativo.

3.2 Avvertenza

Le presenti disposizioni potranno essere applicate:
* direttamente dal Co ordinatore Movimento - d'intesa col Centro Operativo - nei' casi in cui si verifichi il temporaneo impresenziamento del posto di Dirigente Centrale;
* dal Rappresentante del settore "Movimento" in seno al Centro Operativo - nei casi in cui dovessero risultare temporaneamente impresenziati sia il posto di Dirigente Centrale che quello di Coordinatore Movimento.

3.3) Disposizioni attuative

Le presenti norme entreranno in vigore dalle ore 0.00 del giorno 05 luglio 1999.

L'ASSISTENTE AI SERVIZI TECNICI

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FD REG 093


 

 

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