INDEX generale

DIVISIONE INFRASTRUTTURA
FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
ZONA TERRITORIALE NORD-EST
Dir.Comp. - Trieste Venezia Verona

FD REG 101

Venezia, 21 febbraio 2000

 

DI/NE.DM.MO.02

FOGLIO DISPOSIZIONI N°

101

REG

 

Prescrizioni di fermata ai treni straordinari o supplementari viaggiatori.

 

Si riporta, di seguito, quanto stabilito dalla Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura con nota DI/TC.NV/RE.02/1.6/39.G del 04.01.2000.

 

" Si è avuto modo di rilevare che per la notifica ai treni straordinari o supplementari di fermate per servizio viaggiatori non previste nell'orario di servizio, vengono adottate procedure diverse.

 

Al riguardo, allo scopo di uniformare le procedure, si dispone che quando nel programma di effettuazione dello straordinario sia prescritta una fermata non prevista nell'orario di servizio, il dirigente centrale (DC)/ dirigente centrale operativo (DCO), o il dirigente movimento sulle linee non esercitate con DC/DCO, nel diramare il relativo dispaccio di effettuazione dovrà completare lo stesso con la prescrizione: "Effettua fermata straordinaria a …. per servizio viaggiatori".

 

La stazione che, in base a quanto previsto dal quadro 4 della P.U.P.O.S. Parte seconda, è tenuta alla notifica delle prescrizioni ai treni per il tratto di linea dove è ubicata la stazione di fermata, dovrà, d'iniziativa, provvedere a praticare o far praticare la relativa prescrizione al treno interessato.

 

Si richiama, in merito, la corretta applicazione dell'art.4 delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale quando la stazione competente a praticare la prescrizione e quella interessata alla fermata non sono ubicate sulla stessa sezione di DC. "

 

Tutto ciò premesso, e ad integrazione della citata circolare, si ritiene opportuno precisare che :

- analoga procedura dovrà essere adottata anche nei casi in cui occorra prescrivere la fermata per servizio viaggiatori non prevista in orario ad un treno ordinario viaggiatori (per es: per effetto delle disposizioni contenute nella C.O. n. 134 del 25.11.1999).

- non è più ammesso, da parte degli Uffici Superiori (CTPEO), avvalersi della facoltà prevista al secondo capoverso dell'art. 11 comma 8 RCT (disporre che la circolare sostituisca l'annuncio).

 

 

IL DIRETTORE COMP.LE
MOVIMENTO TRIESTE

IL DIRETTORE COMP.LE
MOVIMENTO VENEZIA

IL DIRETTORE COMP.LE
MOVIMENTO VERONA

FD REG 101


 

 

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