PROCEDURE da adottare nei confronti del personale addetto alla condotta in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o grave inconveniente di esercizio
RIFERIMENTI - PREMESSA 0-1 RIFERIMENTI 0-2 PREMESSA
PARTE PRIMA 1-1 SCOPO 1-2 CAMPO DI APPLICAZIONE 1-3 ABBREVIAZIONI DEFINIZIONI 1-4 NORMATIVA CORRELATA
PARTE SECONDA 2-1 GENERALITA' 2-2 RILEVAMENTO DELL'ANORMALITA' ED ATTIVITA' IMMEDIATE 2-3 DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 2-4 PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A CURA DELLE IMPRESE/DIVISIONI Le presenti norme interessano il personale di seguito indicato e gli addetti al coordinamento e sorveglianza dello stesso: 1- Personale addetto alla condotta dei treni 2- Personale addetto alla scorta dei treni 3- Personale addetto alla formazione dei treni 4- Personale addetto alla verifica del materiale ferroviario
RIFERIMENTI PREMESSA
0 - 1 RIFERIMENTI Il presente Foglio Disposizioni recepisce la Disposizione N°10/2000 dei Direttore della Divisione Infrastruttura delle FS S.p.A., trasmessa con nota DI/A1007/P/00/000354 del 14/03/2000. Le disposizioni di cui al presente FD REG, non modificano le Disposizioni Organizzative previste in caso di incidente di esercizio (C.O. 134, ecc.) e la nota DI/A1007/P/99/000385 dei 10/12/99 con oggetto "Inconvenienti d'esercizio: accertamenti e inchieste".
0 - 2 PREMESSA Con l'entrata in vigore del DPR 146 art.7 e 11, viene stabilito l'obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale. In relazione a quanto precede, il Sig. Direttore di Divisione Infrastruttura ha emanato le seguenti disposizioni in merito all'argomento in oggetto.
PARTE PRIMA 1 - 1 SCOPO La presente disposizione: - definisce i provvedimenti immediati da adottare nei confronti dei personale di condotta delle Imprese Ferroviarie, in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o gravi inconvenienti di esercizio, indipendentemente dal fatto che l'inconveniente abbia provocato o meno danni alle persone o alle cose; - garantisce il flusso informativo degli eventi anormali, verso le strutture centrali della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie; - garantisce le azioni di seguito individuale(1) verso il personale di condotta eventualmente responsabile. (1) insieme delle attività di formazione, addestramento e verifica delle qualificazione professionale dei singolo agente
1- 2 CAMPO DI APPLICAZIONE La presente disposizione si applica a tutte le Imprese Ferroviarie che operano o intendono operare sulla rete FS ed alle previste strutture della Divisione infrastruttura. Sono esclusi i superamenti indebiti dei segnali, dovuti ad intempestiva chiusura dei medesimi all'atto dei loro superamento da parte dei rotabili.
1 - 3 ABBREVIAZIONI DEFINIZIONI
1 - 4 NORMATIVA CORRELATA DPR N° 277 – 08/07/1998 DPR N° 146 – 16/031/999
PARTE SECONDA 2- 1 GENERALITA' In caso di grave inconveniente d'esercizio, anche se non si sono verificate conseguenze o danni alle persone od alle cose, deve essere disposta la sostituzione dei personale interessato, fino al termine dell'iter di verifica riportato nella presente disposizione.
2 - 2 RILEVAMENTO DIEILL'ANORMALITA'ED ATTIVITA' IMMEDIATE Il DCO, DM o AG che rilevi: - l'indebito superamento a via impedita, di un segnale fisso, anche nel caso in cui l'evento non abbia provocato conseguenze o danni alle persone od alle cose; - abbia notizia di altro inconveniente d'esercizio nella tratta o stazione di sua giurisdizione;
DOVRA', fermi restando gli obblighi regolamentari a lui attribuiti:
1- arrestare o richiedere l'arresto dei treno (se il treno non fosse già fermo a causa dell'inconveniente o che ciò fosse richiesto dall'applicazione della normativa in vigore); 2- darne comunicazione scritta al personale di condotta; 3- richiedere e motivare la sostituzione dei personale di condotta anche nel caso in cui l'equipaggio si dichiari in condizione di proseguire la marcia, con le stesse modalità, previste per il soccorso ai treni, ad eccezione dell'invio della locomotiva. In caso di arresto in piena linea, fermi restando gli obblighi di cui al punto 2 (sempre che l'equipaggio si dichiari in condizione di proseguire la marcia), è ammesso far raggiungere al convoglio la prima stazione o la prima uscita (su linee dove non sono previste stazioni per lunghe distanze come ad esempio la Direttissima Firenze Roma ecc.); 4- provvedere, se opportuno e possibile, al ricovero dei convoglio; 5- diramare gli avvisi:
2 - 3 DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI Ricevuta notizia dei grave inconveniente d'esercizio, da parte degli agenti che regolano la circolazione, il Coordinatore Movimento compilerà il prospetto di cui all'allegato al presente FD REG, inviandolo via fax agli indirizzi previsti, della Divisione Infrastruttura e dell'impresa Ferroviaria d'appartenenza dei personale coinvolto nell'inconveniente te nel più breve tempo possibile. La/le strutturale individuatale (previstale nell'allegato)
delle Imprese Ferroviarie, ricevuta la comunicazione dell'inconveniente, dovrà/nno prima possibile trasmetterla
all'impianto di appartenenza dei personale. L'impresa Ferroviaria d'appartenenza dei personale coinvolto nell'inconveniente, anche nel caso in cui abbia avuto notizia di un grave inconveniente di esercizio da fonti diverse da quelle dei punto precedente (lettura zone, ecc.) dovrà: - non utilizzare il personale di condotta in servizi di macchina,
per tutto il tempo necessario alla definizione delle responsabilità, degli accertamenti medici e professionali; (2) La descrizione dei fatto, gli esiti della visita medica, delle verifiche e la natura degli eventuali interventi formativi, dovranno essere registrati sulla documentazione personale degli interessati - inviare il personale a visita medica nella struttura della Direzione Sanità ai sensi delle norme vigenti;
IL DIRETTORE COMP.LE FD REG 107
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