Movimentazione delle macchine delle ditte appaltatrici in regime d'interruzione; occultamento e scopertura dei segnali di rallentamento attivati per motivi precauzionali.
Il Sig. Direttore della Divisione Infrastruttura, con propria Disposizione n.33/2000 del 22 novembre 2000, ha deliberato quanto segue:
Art.1 In via sperimentale, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 ICC (Istruzione per la circolazione dei carrelli), le macchine delle ditte appaltatrici, circolanti in linea in regime di interruzione, possono non essere scortate da agente FS in possesso di apposita abilitazione, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'allegato alla presente deliberazione "Movimentazione delle macchine delle ditte appaltatrici in regime d'interruzione; occultamento e scopertura dei segnali di rallentamento attivati per motivi precauzionali".
Art.2 La presente disposizione entra in vigore il 1 Gennaio 2001.-
Allegato alla Disposizione
A) Movimentazione delle macchine delle ditte appaltatrici in regime d'interruzione.
Nelle procedure organizzative relative alla movimentazione delle macchine sui binari interrotti sono individuate tre fasi: Fase 1. Circolazione delle macchine dalle stazioni di ricovero al Cantiere di lavoro; Fase 2. Operatività delle macchine nel Cantiere di lavoro; Fase 3. Circolazione delle macchine dal Cantiere di lavoro alle stazioni di ricovero.
Per Circolazione delle macchine si definisce il trasferimento delle stesse dalla stazione di ricovero al Cantiere di lavoro e viceversa (Fase 1 e Fase 3). Le macchine, per i movimenti di Circolazione dalle stazioni di ricovero al Cantiere di lavoro e viceversa, dovranno osservare le norme previste per i treni ML. Le macchine dovranno essere congiunte e, se possibile, con la condotta del freno continuo estesa a tutto il convoglio. --- 1 --- Nel caso in cui quest'ultima condizione non sia realizzabile devono essere adottate le norme previste per la frenatura parzialmente continua o a mano. Il convoglio dovrà essere scortato da due agenti FS, di cui uno in testa ed uno in coda, dotati di apparecchiatura per comunicare con tutte le macchine costituenti il convoglio.
La condotta del convoglio è affidata al guidatore e all'agente di scorta del carrello di testa. Nel caso di attivazione della frenatura a mano o parzialmente continua la funzione di frenatore deve essere svolta dall'agente incaricato della condotta che presenzia le altre macchine.
La scorta delle macchine e dei convogli con le caratteristiche dei treni materiali deve essere affidata al personale FS in possesso della relativa abilitazione; alla prova freno dovrà provvedere lo stesso personale FS di scorta opportunamente abilitato. L'agente di scorta della macchina di testa deve stabilire e far rispettare, per ciascun tratto di linea, la velocità massima ammessa dalle caratteristiche dei convoglio (tipo di freno e percentuale di peso frenato - caratteristiche dei rotabili). A tale scopo, il suddetto agente, ordinerà ai conducenti non di testa di essere attivi con la trazione, solo quando necessario, e in caso di attivazione della frenatura a mano farà ordinare a mezzo delle previste segnalazioni acustiche la chiusura e l'apertura dei freni a mano stessi. I convogli così composti, sul tratto di invio/ricovero, dovranno circolare sempre con marcia a vista nel rispetto dei limiti esistenti.
La Fase 1 si concluderà una volta raggiunto il Cantiere di lavoro ed esposti i segnali di arresto e posti, ove necessari, i dispositivi per la messa a terra della linea di contatto. Tali dispositivi potranno essere apposti anche dal personale FS di scorta purché abilitato. Per la Fase 3, all'approssimarsi dei termine dell'interruzione, il Capo Cantiere. della Ditta appaltatrice dovrà far radunare e congiungere le macchine nei punti precedentemente stabiliti con gli Agenti FS di scorta; questi ultimi provvederanno a scortare i convogli nelle stazioni di ricovero dopo aver rimosso i segnali di arresto ed eventuali dispositivi di messa a terra precedentemente posti. Le procedure previste dalle Fasi 1 e 3 sono attivabili solo se esistono le condizioni tecniche che consentono ai carrelli di viaggiare congiuntamente nel rispetto delle norme previste per i treni materiali. Nel caso in cui i mezzi sono uniti tra loro con asta rigida si dovrà, in ogni caso, osservare la velocità di 30 Km/h.
Per Operatività si definisce l'attività delle macchine all'interno del Cantiere di lavoro (Fase 2) e comprende, oltre alle funzioni strettamente legate all'esecuzione dei lavori, anche i movimenti tra i vari punti del Cantiere. In questa fase tutte le movimentazioni delle macchine sono vincolate all'organizzazione del lavoro stesso e coordinate dall'Appaltatore che agisce con la sua organizzazione nell'ambito della propria sfera di autonomia. La zona individuata come Cantiere di lavoro dovrà essere definita inequivocabilmente; in particolare, nei casi dei cantieri mobili, devono essere precisati gli enti e/o i punti caratteristici che delimitano giornalmente il Cantiere. Di tale indicazione si dovrà tener conto nella predisposizione della modulistica per le comunicazioni inerenti alle interruzioni di binario da parte del Responsabile FS dell'organizzazione della protezione al Capo Cantiere della Ditta appaltatrice. Nelle condizioni di Operatività (Fase 2), una volta scomposti i convogli secondo la sequenza dello specifico Cantiere, il controllo delle macchine rispetto all'ingombro della sagoma del binario attiguo deve rientrare nell'organizzazione della protezione Cantiere come previsto dall'IPC. I due agenti FS di scorta opereranno sulle macchine in testa e in coda che lo delimitano allo scopo di far rispettare il limite della zona di operatività e di assolvere agli ulteriori compiti assegnati. --- 2 --- Ogni macchina, che nell'ambito del Cantiere di lavoro possa andare ad impegnare dei P.L. non interrotti alla circolazione stradale e non presenziati, deve essere scortata da apposito agente FS. Le rimanenti macchine non sono soggette a scorta nell'ambito dei Cantiere di lavoro e operano sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice e del conducente del singolo mezzo. La responsabilità del personale FS di scorta e del personale delle singole macchine è quella definita dalla Normativa vigente. La Ditta appaltatrice dovrà fornire preventivamente alle FS, oltre ai nominativi del personale responsabile delle macchine, la certificazione attestante l'assegnazione della macchina a uno o più dipendenti e la dichiarazione d'idoneità del suddetto personale che svolge l'attività di condotta della specifica macchina da almeno un armo e dovrà essere professionalizzato sulle norme da osservare nell'uso della frenatura continua, parzialmente continua ed a mano. Il personale incaricato della condotta delle macchine dovrà conoscere le caratteristiche dei tratto di linea dove opera il Cantiere di lavoro (pendenza, grado di frenatura, ecc.). Tale personale, incaricato della condotta delle macchine non soggette alla scorta del personale FS, dovrà essere in possesso dell'abilitazione alle mansioni esecutive connesse con la protezione cantieri. Nei piani di sicurezza dovranno essere contenuti i dati essenziali sulle caratteristiche del tratto di linea sul quale i cantieri operano, quali: grado di frenatura, grado di prestazione, pendenze, presenza P.L., ecc. e con le conseguenti misure di sicurezza che dovranno essere portate a conoscenza del personale coinvolto. E' comunque vietato che le macchine non scortate operino al di fuori della tratta assegnata prevista dal programma.
B) Occultamento e scopertura dei segnali di rallentamento attivati per motivi precauzionali
Le operazioni di occultamento e scopertura dei segnali dei rallentamenti attivati per motivi precauzionali sul binario attiguo a quello di lavoro possono essere affidate - con ordine scritto del Responsabile FS all'organizzazione della protezione - al personale delle ditte appaltatrici, purché in possesso dell'abilitazione alle mansioni esecutive della protezione cantieri. Tale ordine dovrà contenere dettagliate istruzioni scritte (ubicazione dei segnali, ora di attivazione e criteri da adottare) al personale delle ditte di cui sopra. ----------------------------------------------------
Copia delle presenti disposizioni che, come sopra detto, entrano in vigore dalle ore 00.00 del giorno 1 Gennaio 2001, dovrà essere consegnata: • a tutto il personale abilitato alla condotta e/o scorta carrelli; • a tutto il personale abilitato a qualsiasi titolo al servizio di protezione cantieri; • a tutto il personale del settore "movimento" che ha in dotazione l'Istruzione per la Circolazione dei Carrelli.
I Capi Reparto Territoriali Movimento restano incaricati di rendere edotto il dipendente personale interessato. I Capi Reparto Esercizio Infrastruttura restano incaricati di rendere edotto il dipendente personale interessato in particolar modo il Responsabile FS dell'organizzazione della protezione circa i rapporti da tenere con il Capo Cantiere della Ditta appaltatrice.
FD REG 111
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