INDEX generale

DIVISIONE INFRASTRUTTURA
ZONA TERRITORIALE NORD-EST 

Direzioni Compartimentali Movimento

Trieste - Venezia - Verona

FD REG 114

Venezia, 13 febbraio 2001

 

DI/NE.DMAIO.021RS-Rif.: DI./TC./A1007/P/01/000040 dei 17.01.2001

FOGLIO DISPOSIZIONI N°

114

REG

 

ISTITUZIONE E NORMATIVA DI UTILIZZO DI TABELLA IDENTIFICATIVA DI DETERMINATI TRENI AVENTI COMPOSIZIONE BLOCCATA

Nuova tabella segnalazione Treni - Clicca se vuoi vederla COMPLETA

Il sig. Direttore della Divisione Infrastruttura, con propria Disposizione n° 01 del 15 gennaio 2001, ha deliberato quanto segue.

Art. 1

Per l'istituzione e l'emanazione della normativa di utilizzo della tabella identificativa di determinati treni aventi composizione bloccata vengono apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento sui Segnali, descritte ai successivi articoli.

(NB: vedi sotto l'estratto del Regolamento Segnali)

Art. 2 Ad integrazione dell’Art. 9, viene istituita una tabella circolare per l'identificazione dei treni aventi composizione bloccata, rappresentata in allegato 1. Tale tabella deve essere posta in testa ed in coda dei predetti treni, in basso a destra od eventualmente al centro.
Art. 3 Ad integrazione dell’Art. 3 comma 2, ai treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella circolare rappresentata in allegato 1, devono essere accesi anche di giorno i fanali per la segnalazione annessa di testa e di coda.
Art. 4 Ad integrazione dell’Art. 10 comma 1, per i treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella circolare rappresentata in allegato 1, la coda viene identificata sia di giorno sia di notte dai fanali posteriori proiettanti luce rossa fissa.
Art. 5 Ad integrazione dell’Art. 11 comma 2, per i treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella circolare rappresentata in allegato 1, la segnalazione normale di testa è costituita sia di giorno sia di notte da due fanali proiettanti luce bianca.
Art. 6 Ad integrazione dell’Art. 12 comma 2, per i treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella circolare rappresentata in allegato 1, la segnalazione normale di coda è costituita sia di giorno sia di notte da due fanali proiettanti luce rossa fissa.

--- 1 ---               

Art. 7 Ad integrazione dell’Art. 14 comma 2, per i treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella circolare rappresentata in allegato 1, deve essere esposto, sia di giorno sia di notte , fanale destro in testa proiettante luce verde
Art. 8 Ad integrazione dell’Art. 15 comma 2, per i treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella circolare rappresentata in allegato 1, deve essere esposto, sia di giorno sia di notte, fanale destro in testa proiettante luce rossa.
Art. 9 Ad integrazione dell’Art. 20 comma 1 bis, per i treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella circolare rappresentata in allegato 1, devono essere adottate le seguenti procedure:
- in caso di imperfezione o mancanza della segnalazione notturna, il personale di stazione e di linea deve adottare le procedure di cui ai punti a), h), e), ed e) dei comma l;
- in caso di presenza di una sola delle due tabelle di identificazione di cui all'allegato i il personale di stazione e di linea:
a) se manca la tabella in testa, deve avvisare la prossima stazione perché provveda a fermare per la regolarizzazione;
b)  se manca la tabella in coda, deve considerare il treno spezzato e provvedere in conformità.

Verificandosi la presenza di una sola tabella, si deve provvedere all'applicazione dell'altra tabella oppure alla rimozione di quella esistente; in quest'ultimo caso per la segnalazione di testa e di coda devono essere osservate le norme comuni.

In ogni caso non è ammesso far circolare i treni con una sola tabella di identificazione.

= = = = = = = = = = = = = = = = = 

Le disposizioni di cui sopra devono essere applicate esclusivamente ai treni composti da mezzi leggeri e da determinati materiali specializzati con la caratteristica della reversibilità dei senso di marcia, con locomotiva ubicata indifferentemente in testa o in coda, ("Treni navetta" Art. 91 P.G.O.S.), con esclusione dei treni di cui all’Art. 3/2e. raffigurati nell'allegato 3 del regolamento sui Segnali e di quelli raffigurati nell'allegato della circolare R/ST.RES/R.02/3.11÷15 del 04/09/98 avente per oggetto "Treni per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa per la segnaletica annessa" ,

( FD N. 18 del 07/10/1998 per DCM Trieste )

( Circ. DI/Z.2.VE.P.M.02.R.S.(3÷20)/98 del 02/11/1998 per DCM Venezia )

( DI/Z.STE.M.02.R.S.(3÷20)/98 del 02/11/1998 per DCM Verona),

per i quali rimangono valide le norme vigenti.

 

La presente disposizione entrerà in vigore dal 1 marzo 2001.

 

I Capi Reparto Territoriali Movimento e i Capi Reparto Esercizio Infrastruttura restano incaricati di rendere edotto il dipendente personale interessato.

 

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

MOVIMENTO VENEZIA E TRIESTE

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

MOVIMENTO VERONA

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Estratto dal R.S. Regolamento Segnali

Art.3

ART. 3. - ACCENSIONE DEI FANALI

1.

La segnalazione notturna si effettua nel periodo dal tramonto al sorgere del sole. Durante tale periodo debbono essere accesi nelle località di servizio, tutti i fanali di segnalazione notturna.

Con disposizioni compartimentali si potrà ordinare lo spegnimento dei fanali soltanto nelle ore in cui non circolano i treni. In tal caso la riaccensione deve avvenire almeno 30 minuti prima del passaggio del primo treno.

Nelle località disabilitate potranno essere tenuti spenti, anche nelle ore in cui circolano treni, i fanali di segnalazione che non si riferiscono alla circolazione sui binari prestabiliti.

2. 

Devono essere accesi anche di giorno:

a) i segnali luminosi;
b) i segnali fissi ed a mano situati o da esporsi in galleria;
c)

appena possibile, tutti i segnali situati od esposti lungo la linea e nelle stazioni quando, per condizioni atmosferiche, i segnali diurni non siano distintamente visibili alla distanza regolamentare;

d)

i fanali che servono per la segnalazione annessa ai treni circolanti su linee, aventi lunghe o frequenti gallerie da indicarsi sull'Orario di Servizio, od in condizioni atmosferiche che non consentano la visibilità alla distanza regolamentare della segnalazione diurna;

e)

i fanali per la segnalazione annessa a determinati treni composti con materiale rotabile particolare, raffigurati nell'Allegato 3.

Nei casi previsti al punto d) dovrà essere esposta contemporaneamente la segnalazione diurna e notturna.
3.

In base ad istruzioni locali può essere esposta sui treni contemporaneamente la segnalazione diurna e notturna al fine di evitare la modifica del tipo di segnalazione in località intermedie del percorso.

4.

Nei casi previsti ai commi 2/d e 3, quando al treno risultano applicate in coda fanali a luce lampeggiante del tipo descritto all'Art. 9/1ª), può essere omessa la tabella in coda di cui all'Art. 9/1b).

Art.9

ART. 9. - MEZZI DI SEGNALAMENTO

1. I mezzi di segnalamento in testa o in coda ai treni od alle locomotive sono:

a)

fanali per la segnalazione in testa ai treni con luce bianca, verde o rossa, ed in coda con luce rossa fissa o lampeggiante; i fanali a luce lampeggiante hanno la faccia visibile a strisce inclinate bianche e rosse come rappresentato in figura;

b) tabella a strisce inclinate bianche e rosse;
c) bandiere rosse o verdi, che occorrendo vengono applicate in testa per le segnalazioni speciali.

S'indica con destro o sinistro il mezzo di segnalamento che si trova a destra od a sinistra del treno nel senso della corsa.

2.

Quando occorra esporre insieme ai fanali accesi anche le bandiere si avrà cura che queste non impediscano la visibilità della luce dei fanali.

Art.10

ART. 10. - IDENTIFICAZIONE DELLA CODA DEI TRENI

1.

I fanali portatili e la tabella usati per il segnalamento alla coda dei treni devono essere applicati

sempre alla parete posteriore dell'ultimo veicolo.

La coda del treno viene identificata:

- di giorno:

da una tabella a strisce inclinate bianche e rosse od eventualmente dai due fanali posteriori a luce lampeggiante con la faccia visibile a strisce bianche e rosse (Art. 3/4);

- di notte:

dai fanali posteriori proiettanti luce rossa. Per i treni di cui all'Art. 3/2e, raffigurati nell'Allegato 3, la coda viene identificata sia di giorno sia di notte dai fanali posteriori proiettanti luce rossa fissa.

2.

Occorrendo eccezionalmente collocare in coda ad un treno un veicolo sprovvisto di porta-fanali, i fanali portatili devono essere applicati, con adeguato mezzo, alla parete posteriore di detto veicolo in modo che le luci si mantengano nella direzione del tratto di binario che il treno lascia dietro di sé.

Art.11

ART. 11. - SEGNALI NORMALI DI TESTA

1. La segnalazione normale di testa dei treni è la seguente:

- di giorno: due fanali spenti sul mezzo di trazione o sul veicolo di testa nel caso di treno spinto;

   

- di notte: i due fanali predetti proiettanti luce bianca.

  

2.

Per i treni di cui all'Art. 3/2e, raffigurati nell'Allegato 3 , la segnalazione normale di testa è costituita sia di giorno sia di notte da due fanali proiettanti luce bianca.

Art.12

ART. 12. - SEGNALI NORMALI DI CODA

1.

La segnalazione normale di coda dei treni è la seguente:

di giorno: una tabella a strisce inclinate bianche e rosse applicata in basso a destra od eventualmente al centro. Tale tabella può essere omessa nei casi di cui all'Art. 3 comma 4);

di notte: due fanali proiettanti luce rossa fissa o lampeggiante verso il tratto di linea che il treno lascia dietro di sé.

2.

Per i treni di cui all'Art. 3 /2e, raffigurati nell'Allegato 3, la segnalazione normale di coda è costituita sia di giorno sia di notte da due fanali proiettanti luce rossa fissa.

Art.14

ART. 14. - IDENTIFICAZIONE DI TRENI STRAORDINARI O SUPPLEMENTARI NON NOTIFICATI

1.

Qualora una stazione non abbia potuto trasmettere a qualche posto di linea il dispaccio dell'effettuazione di un treno non ordinario (straordinario, supplementare in precedenza o a seguito) prescritto dal Regolamento per la circolazione dei treni, si deve esporre in testa al treno stesso:

- di giorno: bandiera verde a destra;

- di notte: fanale destro proiettante luce verde.

2.

Per i treni di cui all'Art. 3/2e raffigurati nell'Allegato 3, deve essere esposto, sia di giorno sia di notte, fanale destro in testa proiettante luce verde.

3.

La segnalazione di cui ai precedenti comma 1 e 2 non deve essere impiegata quando il treno interessato debba portare il segnale di identificazione di cui all'Art. 15, nel qual caso dovranno adottarsi i provvedimenti prescritti da Regolamento per la circolazione dei treni.

Art.15

ART. 15. - IDENTIFICAZIONE DEL PRIMO TRENO SUL BINARIO ILLEGALE

1.

Il primo treno che viene istradato sul binario illegale, in caso di circolazione a binario unico su linea a doppio binario, deve portare in testa:

- di giorno: bandiera rossa a destra;

- di notte: fanale destro proiettante luce rossa.

2. Per i treni di cui all'Art. 3/2e raffigurati nell'Allegato 3, deve essere esposto, sia di giorno sia di notte, fanale destro in testa proiettante luce rossa.

Art.20

ART. 20. - IMPERFEZIONE O MANCANZA DEI SEGNALI ANNESSI AI TRENI

1. In caso di imperfezione o mancanza di segnali annessi ai treni in transito il personale dovrà regolarsi come segue:

Personale di Stazione

|

Personale di linea

a) Il treno dovrebbe portare la segnalazione notturna ed ha spenti entrambi i fanali di testa.
Deve arrestare il treno per la riaccensione dei fanali. | Deve arrestare il treno per la riaccensione dei fanali.

Personale di Stazione

|

 Personale di linea

b) Il treno dovrebbe portare la segnalazione notturna ed ha spento uno solo dei fanali di testa.

Se il fanale spento è quello di destra deve arrestare il treno e provvedere, quando gli consta che detto fanale doveva servire una segnalazione.

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Sulle linee a doppio binario quando si tratta del primo treno percorrente il binario illegale, se il fanale spento è quello di destra deve considerarlo come proiettante luce rossa;

negli altri casi sulle linee ove è prescritta la segnalazione di cui all’Art. 14 deve considerarlo come proiettante luce verde.

c) Il treno di notte ha spenti i fanali di coda

Deve considerare il treno spezzato e provvedere in conformità.

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|

Deve considerare il treno spezzato e provvedere in conformità.

d) Il treno di giorno non porta la tabella di coda (salvo i casi previsti dall’art. 3 comma 4).

Deve considerare il treno spezzato e provvedere in conformità, a meno che in coda vi siano fanali accesi che dimostrano che il treno è completo.

|

|

|

Deve considerare il treno spezzato e provvedere in conformità, a meno che in coda vi siano fanali accesi che dimostrano che il treno è completo.
e) Il treno di notte ha spento uno solo dei fanali di coda.
Deve avvisare la prossima stazione perché provveda a fermare il treno per regolarizzare la coda.

|

|

Deve segnalare l'anormalità alla successiva stazione.
 
1 bis Per i soli treni di cui all’Art. 3/2e, raffigurati nell'Allegato 3, le procedure di cui ai punti a), b), c) ed e) del precedente comma devono essere osservate anche il giorno.
2.

Il personale di linea che scorga una segnalazione comunque imperfetta, se non è tenuto ad arrestare il treno, deve avvertire col mezzo più sollecito la successiva stazione per i provvedimenti di competenza.

La stazione che nei casi prescritti non riuscisse ad arrestare il treno, dovrà darne avviso alla prossima stazione affinché provveda.

ALL.3

ALLEGATO 3 al Regolamento Segnali

ALL.98

Circolare del 1998 ALLEGATA  al Regolamento Segnali

FD REG 114


 

Allegato I°RCT 8

Allegato II°RCT 9

Allegato III°RCT moduli

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