INDEX generale

DIVISIONE INFRASTRUTTURA
ZONA TERRITORIALE NORD-EST 

Direzioni Compartimentali Movimento

Trieste - Venezia - Verona

FD REG 115

Venezia, 13 febbraio 2001

 

DI/NE.DM.MO.02/INC - Rif. DI./TC./A1007/P/00/000948 del 29.11.2000

FOGLIO DISPOSIZIONI N°

115

REG

 

Disciplina dell'utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio ad essa.

 

Il Sig. Direttore della Divisione Infrastruttura, con propria Disposizione n. 34/2000 del 27 novembre 2000, ha deliberato quanto segue.

 

ART. 1 - OGGETTO

La presente disposizione disciplina l'utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario, allorché, in presenza di fatti che hanno recato o avrebbero potuto recare pregiudizio all'esercizio medesimo, gli accertamenti iniziali permettano di configurare una sua responsabilità nell'evento.

L'allegato costituisce parte integrante e costitutiva della disposizione.

 

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione si applica alla Divisione Infrastruttura e alle Imprese Ferroviarie che operano o intendono operare sulla rete FS; non si applica al personale delle Imprese Ferroviarie addetto alla condotta dei treni, che è destinatario della disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura n° 10/2000 (FD REG N° 107 del 30 maggio 2000).

 

ART. 3 - SCOPO

La presente disposizione ha lo scopo di:

- definire i provvedimenti di natura cautelare da adottare in via immediata nei confronti dei dipendenti che svolgono mansioni di sicurezza appartenenti alla Divisione Infrastruttura e alle Imprese Ferroviarie, cui sono addebitabili fatti che hanno recato o avrebbero potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;
- garantire il flusso informativo degli eventi anomali verso la Divisione Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie;
- definire i provvedimenti da adottare in via definitiva nei confronti dei dipendenti responsabili dei fatti in questione.

 

ART. 4 - OSSERVANZA

Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, la presente disposizione deve essere osservata per l'accesso alla infrastruttura delle F.S. Spa e per il rilascio del Certificato di Sicurezza.

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ART. 5 – ABBREVIAZIONI- DEFINIZIONI

Acronimo

Definizione

DI

Divisione Infrastruttura

IF

Impresa Ferroviaria

Termine

Definizione

Competenza

Qualificazione professionale costituita dall'insieme di conoscenze, saper fare e saper essere caratterizzanti un individuo nell'esercizio delle sue funzioni

Seguito individuale

Insieme delle attività di formazione, addestramento e verifica della qualificazione professionale di un singolo agente

Personale che svolge mansioni di sicurezza

Agenti che espletano mansioni di sicurezza:

- personale addetto alla circolazione dei treni;
- personale addetto alla manutenzione dell'infrastruttura;
- personale addetto alla condotta dei treni;
- personale addetto alla scorta dei treni;
- personale addetto alla verifica dei materiale rotabile;
- personale addetto alla formazione dei treni;
- personale addetto al coordinamento e vigilanza sulle suddette categorie (es. Dirigente dell'Unità di appartenenza del personale, Capo Stazione, Capo deposito, ecc.)

 

ART. 6 - NORME GENERALI

In presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, fino alla conclusione della procedura dettata negli articoli seguenti, deve essere disposta la sostituzione dei dipendenti responsabili dei comportamento anomalo

 

ART. 7 - RILEVAMENTO DELL'ANORMALITA'

Il personale che svolge mansioni di sicurezza, sia della DI che delle IF operanti sulla rete FS, allorché rilevi un fatto che abbia recato o avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio dovrà:

- notificare l'anormalità al responsabile del comportamento anomalo;

- far pervenire avviso dell'accaduto al Coordinatore Movimento di competenza, secondo i canali usuali;

- ottemperare agli obblighi regolamentari a lui attribuiti.

 

ART. 8 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Ricevuta la notizia, il Coordinatore Movimento, nel più breve tempo possibile, dovrà avvisare: il Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura ove si e verificato il fatto; le strutture individuate delle IF interessate.

Dopo aver provveduto alla diramazione degli avvisi di cui sopra, il Coordinatore Movimento dovrà far pervenire la notizia:

- alle Direzioni Compartimentali Movimento c/o Infrastruttura interessate utilizzando, se ritenuto opportuno, il prospetto di cui all'allegato;
- alle strutture individuate delle IF interessate utilizzando il prospetto di cui all'allegato.

 

ART. 9 - ATTIVITA' IMMEDIATE

Qualora le responsabilità siano individuate in maniera inequivocabile e i dipendenti interessati non abbiano ancora terminato il turno di servizio durante il quale si è verificato il fatto, si dovrà provvedere alla loro sostituzione, motivandone le ragioni. Si dovrà provvedere alla sostituzione anche se gli interessati si dichiarino in condizione di proseguire il servizio. Il provvedimento dovrà essere adottato dal Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura

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e/o dalle IF interessate, ciascuna per i propri dipendenti, appena avuta conoscenza del fatto (acquisita direttamente o a seguito di comunicazione da parte dei Coordinatore Movimento). Successivamente si dovrà operare nei termini indicati al successivo Art. 11.

ART. 10 - ANORMALITA' RILEVATE A POSTERIORI

Nel caso in cui l'anormalità sia rilevata attraverso fonti diverse da quelle indicate nei precedenti articoli (attività ispettiva, lettura zone, ecc.), in base all'appartenenza dei personale interessato, tramite il Dirigente sotto la cui giurisdizione si trova l'impianto ove è stata rilevata l'anormalità ed utilizzando, se si ritiene, il prospetto allegato alla presente disposizione, dovranno essere informati il Responsabile dell'impianto della Divisione Infrastruttura e le IF interessate per l'adozione dei provvedimenti di cui all’Art. 11.

 

ART. 11 - PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN SEGUITO

Sia a seguito di anormalità rilevate all'atto del loro verificarsi, sia nel caso di anormalità rilevate a

posteriori, il Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura e 1117 interessata dovranno,

ciascuno per i dipendenti di rispettiva appartenenza coinvolti nel fatto:

  • non utilizzare i dipendenti stessi in mansioni di sicurezza per tutto il tempo necessario alla definizione delle responsabilità e al l'effettuazione degli accertamenti medici e professionali;

  • sentire subito i dipendenti interessati e gli Istruttori che conoscono meglio il personale /o il caso;

  • attivare gli accertamenti di cui ai punti seguenti ovvero riammettere in servizio il dipendente, in considerazione della dinamica dell'inconveniente (palese mancanza di responsabilità degli agenti coinvolti, guasti tecnici, ecc.); la decisione dovrà essere formalizzata;

  • avviare un'analisi approfondita, allo scopo di definire le eventuali responsabilità e carenze cognitive e/o comportamentali degli agenti interessati;

  • inviare gli agenti medesimi a visita medica presso le strutture della Direzione Sanità, ai sensi delle norme vigenti;

  • predisporre, ove ne sussistano i presupposti, contestualmente agli accertamenti, un piano di aggiornamento della formazione professionale dei dipendenti interessati per il recupero delle lacune dagli stessi evidenziate;

  • sottoporre gli interessati, al termine del periodo di formazione, a verifiche che accertino il superamento delle carenze rilevate;

  • riammettere in servizio il personale nelle mansioni rivestite quando le verifiche di cui ai punti precedenti abbiano dato esito positivo;

  • registrare sulla documentazione personale degli interessati la descrizione del fatto, gli esiti della visita medica e delle verifiche, gli eventuali interventi formativi disposti;

  • adottare nei confronti dei dipendenti interessati i provvedimenti all'uopo previsti dalla normativa di lavoro ad essi applicabile, quando si manifesti impossibile il totale recupero da parte loro degli standard di idoneità previsti per l'espletamento della precedente attività ed essi non si rivelino più in grado di assicurarne lo svolgimento con garanzia per la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario.

= = = = = = = = = = = = = = 

Le disposizioni di cui al presente FD REG non modificano le Disposizioni Organizzative previste in caso di incidente di esercizio (C.O. 134, ecc.) e la nota DI/A1007/P99/000385 del 10/12/99 con oggetto "Inconvenienti d'esercizio: accertamenti e inchieste ".

 

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

MOVIMENTO VENEZIA E TRIESTE

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

MOVIMENTO VERONA

 

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Prospetto da inviare alle strutture per le segnalazioni

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FD REG 115


 

Allegato I°RCT 8

Allegato II°RCT 9

Allegato III°RCT moduli

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