Disciplina dell'utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio ad essa.
Il Sig. Direttore della Divisione Infrastruttura, con propria Disposizione n. 34/2000 del 27 novembre 2000, ha deliberato quanto segue.
ART. 1 - OGGETTO La presente disposizione disciplina l'utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario, allorché, in presenza di fatti che hanno recato o avrebbero potuto recare pregiudizio all'esercizio medesimo, gli accertamenti iniziali permettano di configurare una sua responsabilità nell'evento. L'allegato costituisce parte integrante e costitutiva della disposizione.
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE La presente disposizione si applica alla Divisione Infrastruttura e alle Imprese Ferroviarie che operano o intendono operare sulla rete FS; non si applica al personale delle Imprese Ferroviarie addetto alla condotta dei treni, che è destinatario della disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura n° 10/2000 (FD REG N° 107 del 30 maggio 2000).
ART. 3 - SCOPO La presente disposizione ha lo scopo di:
ART. 4 - OSSERVANZA Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, la presente disposizione deve essere osservata per l'accesso alla infrastruttura delle F.S. Spa e per il rilascio del Certificato di Sicurezza. --- 1 ---
ART. 5 – ABBREVIAZIONI- DEFINIZIONI
ART. 6 - NORME GENERALI In presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, fino alla conclusione della procedura dettata negli articoli seguenti, deve essere disposta la sostituzione dei dipendenti responsabili dei comportamento anomalo
ART. 7 - RILEVAMENTO DELL'ANORMALITA' Il personale che svolge mansioni di sicurezza, sia della DI che delle IF operanti sulla rete FS, allorché rilevi un fatto che abbia recato o avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio dovrà: - notificare l'anormalità al responsabile del comportamento anomalo; - far pervenire avviso dell'accaduto al Coordinatore Movimento di competenza, secondo i canali usuali; - ottemperare agli obblighi regolamentari a lui attribuiti.
ART. 8 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI Ricevuta la notizia, il Coordinatore Movimento, nel più breve tempo possibile, dovrà avvisare: il Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura ove si e verificato il fatto; le strutture individuate delle IF interessate. Dopo aver provveduto alla diramazione degli avvisi di cui sopra, il Coordinatore Movimento dovrà far pervenire la notizia:
ART. 9 - ATTIVITA' IMMEDIATE Qualora le responsabilità siano individuate in maniera inequivocabile e i dipendenti interessati non abbiano ancora terminato il turno di servizio durante il quale si è verificato il fatto, si dovrà provvedere alla loro sostituzione, motivandone le ragioni. Si dovrà provvedere alla sostituzione anche se gli interessati si dichiarino in condizione di proseguire il servizio. Il provvedimento dovrà essere adottato dal Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura --- 2 ---
e/o dalle IF interessate, ciascuna per i propri dipendenti, appena avuta conoscenza del fatto (acquisita direttamente o a seguito di comunicazione da parte dei Coordinatore Movimento). Successivamente si dovrà operare nei termini indicati al successivo Art. 11. ART. 10 - ANORMALITA' RILEVATE A POSTERIORI Nel caso in cui l'anormalità sia rilevata attraverso fonti diverse da quelle indicate nei precedenti articoli (attività ispettiva, lettura zone, ecc.), in base all'appartenenza dei personale interessato, tramite il Dirigente sotto la cui giurisdizione si trova l'impianto ove è stata rilevata l'anormalità ed utilizzando, se si ritiene, il prospetto allegato alla presente disposizione, dovranno essere informati il Responsabile dell'impianto della Divisione Infrastruttura e le IF interessate per l'adozione dei provvedimenti di cui all’Art. 11.
ART. 11 - PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN SEGUITO Sia a seguito di anormalità rilevate all'atto del loro verificarsi, sia nel caso di anormalità rilevate a posteriori, il Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura e 1117 interessata dovranno, ciascuno per i dipendenti di rispettiva appartenenza coinvolti nel fatto:
= = = = = = = = = = = = = = Le disposizioni di cui al presente FD REG non modificano le Disposizioni Organizzative previste in caso di incidente di esercizio (C.O. 134, ecc.) e la nota DI/A1007/P99/000385 del 10/12/99 con oggetto "Inconvenienti d'esercizio: accertamenti e inchieste ".
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