Art.1 Regolamento Circolazione Treni

Art.3

Art. 2
indice generale Linee e treni INDEX generale

  

Linee

1. La circolazione ferroviaria si svolge su linee a uno o più binari.

Le linee a semplice binario sono attrezzate per la circolazione dei treni nei due sensi sull’unica sede disponibile.

Le linee a doppio binario sono attrezzate per la circolazione dei treni su binario di sinistra per ciascun senso di marcia. Detto binario è denominato legale.

Quando eccezionalmente i treni percorrono il binario di destra, si dice che essi viaggiano su binario illegale.

  

2. Norme particolari di circolazione possono essere impartite, dalle Unità centrali o periferiche interessate, per linee a doppio binario che siano specialmente attrezzate per l'uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi, nonché per complessi a tre binari.

  

3. Le linee sono divise in tronchi delimitati da stazioni capotronco.

Lungo le linee esistono località di servizio con diverse caratteristiche e funzioni.

  

Stazioni

4. Diconsi stazioni le località di servizio normalmente delimitate da segnali di protezione, utilizzate per regolare la circolazione dei treni e munite di impianti atti ad effettuarvi le precedenze fra treni nello stesso senso e, sul semplice binario, gli incroci fra treni in senso opposto.

Le stazioni non adibite al servizio pubblico sono anche denominate posti di movimento.

Una stessa stazione può comprendere più posti di movimento.

Le stazioni munite di doppio segnalamento di protezione e partenza sono indicate, con apposito segno distintivo, nell'orario di servizio.

  

5. Fra le stazioni si distinguono le:

- stazioni di diramazione, nelle quali convergono due o più linee;

- stazioni di passaggio fra il doppio ed il semplice binario;

- stazioni capotronco, che delimitano un tronco di linea ed assumono particolari funzioni per la circolazione.

Una stessa località può essere servita da più stazioni indicate in orario come capotronco; in tal caso una di esse viene denominata capotronco principale.

In base alle loro caratteristiche essenziali le stazioni possono essere distinte nell'orario di servizio con appositi segni convenzionali.

  

6. Nell'ambito delle stazioni si distinguono i binari di circolazione (di arrivo, partenza

Vengono denominati binari di corsa i binari di circolazione che costituiscono la diretta prosecuzione delle linee nell'ambito della stazione. Tali binari, generalmente di

più corretto tracciato, sono quelli utilizzati di regola per il transito dei treni senza fermata.

  

Posti di comunicazione

6 bis. Sono denominate posti di comunicazione le località di servizio poste su linee a doppio binario, protette da segnali di blocco, sprovviste di segnali di partenza e d'impianti atti ad effettuarvi precedenze, ma munite di comunicazioni per il passaggio da un binario all'altro.

I posti di comunicazione non telecomandati, possono essere impresenziati oppure presenziati da dirigente movimento o da agente di guardia; in quest'ultimo caso la manovra dei deviatoi è inibita.

  

Posti di blocco intermedi

7. Fra due stazioni successive possono esistere posti di servizio, muniti di segnali fissi e adibiti al distanziamento dei treni, che vengono denominati posti di blocco intermedi.

  

Bivi - Posti di passaggio tra il doppio ed il semplice binario - Attraversamenti

8. Sono denominate bivi, posti di passaggio fra il doppio ed il semplice binario, attraversamenti, le località di servizio protette da segnali fissi, situate fuori delle stazioni e munite rispettivamente di impianti di diramazione di due o più linee, di confluenza in binario unico di linea a doppio binario, di intersezione di più linee. Dette località di servizio, quando non siano esercitate in telecomando, sono presenziate di regola da deviatori.

  

Fermate

9. Sono denominate fermate le località, adibite al servizio pubblico, che, di regola, non intervengono nel distanziamento dei treni e non sono utilizzate per effettuarvi incroci e precedenze.

Le fermate possono anche non essere presenziate.

  

10. Soppresso.

  

  Stazioni disabilitate

11. Sono stazioni disabilitate le stazioni temporaneamente non presenziate da dirigente movimento.

Durante il periodo di disabilitazione non possono effettuarsi incroci o precedenze di treni.

  

Posti intermedi e posti di linea

12. Sono denominate posti intermedi le stazioni disabilitate, nonché le località di servizio definite ai commi dal 6 bis al 9, salvo che non vengano presenziate da dirigente movimento.

Sono denominati posti di linea i posti fissi per la custodia (1) dei passaggi a livello (esclusi quelli in consegna a stazioni abilitate), gli altri posti fissi di vigilanza stabiliti dalle Unità periferiche interessate, nonché i cantieri di lavoro (2) che si siano annunciati al dirigente di una stazione.

I posti intermedi che manovrano passaggi a livello sono assimilati ai posti di linea per quanto riguarda il servizio dei passaggi a livello stessi.

Le località di servizio definite ai commi dal 6 bis al 9, quando vengano presenziate da dirigente movimento sono assimilate, ai fini della circolazione, ai posti di movimento, salvo quanto specificamente disposto dal Regolamento sui segnali.

  

Raccordi

12 bis. I raccordi sono impianti che assicurano il collegamento con stabilimenti industriali o simili, e si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

Per i deviatoi dei raccordi che si diramano da un binario di linea valgono le norme di cui all'art. 4 comma 12.

  

Treni

13. Agli effetti della circolazione sulla linea costituisce treno qualsiasi mezzo di trazione (3), con o senza veicoli, che debba viaggiare da una ad altra località di servizio o che parta da una località per disimpegnare un servizio lungo la linea e faccia ritorno nella località stessa.

La denominazione e la qualità di treno vengono assunte alla partenza dalla località di origine e conservate durante il viaggio, l'arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all'arrivo nella località terminale di esso.

Però qualsiasi movimento effettuato durante le soste nelle località di servizio deve considerarsi manovra.

Ogni treno è accompagnato da determinati documenti, indicati nelle Istruzioni per il servizio del personale di scorta ai treni.

  

Classificazione

14. I treni si classificano in: ordinari, straordinari e supplementari.

a) Sono ordinari i treni indicati come tali nell’orario di servizio.

Sono denominati periodici i treni ordinari che circolano per uno o alcuni giorni, per determinati periodi oppure per l’intera validità dell’orario ma hanno prescritta la soppressione per più di due giorni della settimana, per la maggioranza delle settimane dell’orario.

Per determinati treni ordinari periodici l’orario può essere diramato a parte secondo modalità stabilite dall’Unità centrale competente.

b) Sono straordinari quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell’orario di servizio oppure diramato a parte.

Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole località di servizio (treni ad orario libero).

c) I treni supplementari sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenze.

Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

  

Tradotte

15. Per lo scambio di materiale fra stazioni, raccordi ed altri impianti della stessa località o di località diverse, sono di norma impiegati treni con particolari caratteristiche denominati tradotte, le cui norme di circolazione sono riportate nell'art.17.

  

Treni materiali

16. Per esigenze di servizio connesse alla esecuzione di lavori e per carico e scarico di materiali in linea e nelle stazioni, sono impiegati particolari treni denominati treni materiali (M.L.), le cui norme di circolazione sono riportate nell'art.17.

  

  

  

(1) Agli effetti del presente Regolamento si considerano custoditi i passaggi a livello il cui esercizio sia effettuato sul posto, o con manovra a distanza di barriere o semibarriere a cura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

(2) Con la denominazione di cantiere si intende un nucleo di lavoro operante per un determinato periodo di tempo su binari percorsi dai treni e segnalato a distanza, sulle linee in cui è prescritto, dalla apposita tabella "C" oppure "S" stabilita dal Regolamento sui Segnali.

(3) Esclusi i carrelli circolanti con le norme di cui all'apposita Istruzione.

  

  

  

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