Circolazioni previste dall'orario 1. Sulle linee ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici (Art.2 comma 14) può essere modificata durante il periodo di validità dell’orario secondo modalità stabilite dall’Unità centrale competente.
2. Sulle linee a semplice binario in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, l’avviso ai treni che hanno incrocio con i treni ordinari periodici e la relativa conferma alla stazione d’incrocio, devono essere dati, dalle stazioni che compilano i fogli di corsa, tutti i giorni in cui circolano i treni periodici stessi. Mancando la conferma la stazione di incrocio si atterrà alle norme dell’Art.9 comma 15.
Circolazioni non previste dall'orario 3. I treni periodici che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti dall'orario di servizio devono essere considerati a tutti gli effetti come treni straordinari.
RCT Art. 10
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