Circolazione dei treni materiali 1. I treni M.L. circolano sul tratto dove debbono essere eseguiti i lavori, denominato tratto di lavoro, in regime di interruzione; sugli altri tratti denominati tratti d'invio, i treni M.L. sono soggetti alle medesime norme che regolano i treni straordinari.
Carrelli 2. Con la denominazione di carrelli s'intendono particolari veicoli con o senza motore atti a circolare su binario, utilizzati per esigenze di servizio, circolanti con specifiche modalità formanti oggetto di apposita Istruzione. I carrelli, in relazione alla possibilità o meno della loro rimozione dal binario, si distinguono in rimovibili e non rimovibili.
Norme di circolazione dei treni M.L. e carrelli sul tratto interrotto 3. Sui binari interrotti alla normale circolazione i treni materiali ed i carrelli circolano senza intervento dei dirigenti delle stazioni. Questi devono soltanto provvedere ad assicurare l'itinerario per la partenza ed il ricevimento dei treni M.L. e dei carrelli, nonché ad impartire per iscritto all'agente di scorta dei treni M.L. le norme per il rientro in stazione. Spettano unicamente all'agente di scorta tutte le incombenze relative al licenziamento dei treni M.L. e dei carrelli, previo benestare del dirigente, e alla circolazione in linea. Spetta inoltre all'agente di scorta accertare che il treno M.L. si trovi nelle condizioni di sicurezza richieste dalle norme comuni dei treni, per quanto riguarda il computo della frenatura nonché le caratteristiche dei veicoli e del loro carico.
4. La scorta dei treni M.L. è affidata ad agenti dei Lavori od Impianti Elettrici appositamente abilitati. E' consentito che la condotta sia effettuata da agenti appositamente abilitati, in sostituzione del personale di Trazione.
5. L'addetto alla condotta del treno M.L. dovrà comunque osservare la marcia a vista in corrispondenza di tutti i passaggi a livello incontrati. Sui tratti di lavoro con pendenza superiore al 15‰, l'ubicazione della locomotiva del treno M.L. deve essere stabilita dalle Unità periferiche interessate anche in relazione alle contropendenze del tratto stesso, ed indicata nell'orario di servizio. Il dimezzamento dei treni M.L. per facilitare il carico e lo scarico sui tratti di lavoro è di regola vietato, a meno che esista esplicita autorizzazione nell'orario di servizio.
Circolazione delle tradotte 6. Di regola, le tradotte sono soggette alle medesime norme di circolazione che regolano i treni. Se risulta più opportuno ai fini dello svolgimento del servizio, le Unità periferiche interessate possono disporre che, in particolari situazioni, le tradotte circolino in regime di interruzione di servizio per necessità di movimento. In ogni caso, devono essere rispettate le specifiche norme tecniche previste dalla Prefazione generale all'orario di servizio ed apposite istruzioni devono essere impartite dalle Unità periferiche interessate.
7. Quando la circolazione delle tradotte avviene in regime di interruzione, il dirigente deve provvedere a tutte le incombenze relative all'uscita, al rientro ed alla circolazione in linea, impartendo le prescrizioni eventualmente occorrenti.
Scorta e condotta delle tradotte 8. Le tradotte sono, di regola, scortate da agenti del Movimento secondo le norme stabilite nelle Istruzioni di servizio. Sulle linee a semplice binario, in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, le tradotte circolanti con le norme dei treni devono essere sempre scortate dal capotreno. Alle condizioni stabilite nelle specifiche Istruzioni di servizio è ammesso che le tradotte siano affidate al solo agente addetto alla condotta. É consentito che la condotta sia effettuata da agenti appositamente abilitati, in sostituzione del personale di trazione.
RCT Art. 17
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