Art.19 Regolamento Circolazione Treni Art.21
Art. 20
indice R.C.T. Rapporti fra stazioni e posti di linea INDEX generale

  

Posti di linea

1. I dirigenti delle stazioni sono tenuti a trasmettere di linea gli avvisi relativi alla circolazione dei treni previsti dal presente Regolamento ai seguenti posti della linea (Art.2 comma 12):

a) posti fissi di linea (posti di custodia dei passaggi a livello ed altri posti fissi di vigilanza) collegati telefonicamente con le stazioni limitrofe;

b) cantieri di lavoro che si siano annunciati al dirigente.

Tali avvisi vengono di regola trasmessi dalle stazioni nel senso di marcia dei treni.

  

Annuncio di cantieri collegati permanentemente

2. I cantieri dotati di telefono atto a ricevere chiamate e permanentemente presenziato possono annunciarsi al dirigente con il dispaccio:  "CAPO STAZIONE .... - DALLE ORE ... ALLE ORE ... CANTIERE DI LAVORO FRA KM ..... E KM ..... (SUL BINARIO ...) POSTO TELEFONICO N. ... PRESENZIATO".

Sulle linee a semplice binario, nonché su quelle a doppio quando il cantiere impegni entrambi i binari, l'annuncio deve essere dato ad entrambe le stazioni limitrofe abilitate.

Quando invece, sulle linee a doppio, il cantiere lavori su di un solo binario l'annuncio viene limitato alla stazione che invia treni verso di esso.

In caso di sopravvenuta circolazione a binario unico il cantiere deve subito annunciarsi anche alla stazione che immette i treni sull'illegale.

  

3. Quando un cantiere operi sui binari di circolazione nell'ambito dei segnali di protezione di una stazione, é ammesso che ai dispacci di annuncio e di avviso siano sostituite comunicazioni scritte.

  

4. Quando eccezionalmente, per guasto al telefono o per altre cause, il cantiere non possa annunciarsi ad una delle stazioni previste dal comma 2, l'annuncio può essere rivolto all'altra stazione, dando esplicito avviso della situazione (1).

Il dirigente interessato, previ opportuni accordi con il dirigente della stazione limitrofa, provvederà a dare al cantiere stesso gli avvisi di competenza di entrambe le stazioni.

Quando anche le comunicazioni fra le due stazioni fossero interrotte, detto dirigente deve, prima di ogni altro avviso, informarne il cantiere (2), per l'adozione delle conseguenti cautele.

  

5. Al ricevimento dell’annuncio i dirigenti devono, con apposito dispaccio, dare subito avviso al cantiere delle effettuazioni di treni straordinari e supplementari, delle soppressioni, degli anticipi di corsa e del servizio a binario unico sulle linee a doppio (anche se svolgentesi sul binario non impegnato dal cantiere) che interessino il periodo di lavoro e che siano previsti al momento dell’annuncio, nonché elencare i treni in ritardo che avrebbero dovuto essere già passati dalla propria stazione. Diversamente preciseranno di non aver nulla da notificare (1).

  

6. Per i successivi avvisi occorrenti durante il periodo di lavoro i dirigenti si atterranno alle norme dei commi 11 e 12.

  

Annuncio di cantieri non collegati permanentemente

7. I cantieri di lavoro che non siano muniti di telefono atto a ricevere chiamate o non siano in grado di presenziare permanentemente il telefono dal quale si annunciano possono, nell'imminenza di lavori interessanti la sicurezza e in altre particolari circostanze, rivolgersi ad una delle stazioni limitrofe al tratto di lavoro, con il dispaccio: "CAPO STAZIONE ... - CANTIERE NON MUNITO DI TELEFONO LAVORA FRA KM .... E KM .... (SUL BINARIO ... - DATE SITUAZIONE CIRCOLAZIONE DALLE ORE .... ALLE ORE..."

Il dirigente che ha ricevuto l'annuncio, se la stazione limitrofa immette treni sul binario impegnato dal cantiere, deve subito notificare a quest'ultima l'esistenza del cantiere stesso, richiederle all'occorrenza le comunicazioni di competenza interessanti il periodo lavorativo del cantiere e quindi trasmettere a questo il dispaccio di risposta di cui al comma 5.

Quando occorrendo lo scambio di comunicazioni fra le due stazioni limitrofe al tratto di lavoro queste siano interrotte, la stazione in cui il cantiere si é annunciato deve subito informarlo per l'adozione delle conseguenti cautele, fornendogli poi le notizie di sua competenza.

  

8. Nel caso in cui al comma precedente, il periodo indicato nel dispaccio non deve di massima superare le due ore, salva diversa autorizzazione fino al limite di quattro ore da parte delle Unità periferiche interessate, per linee a scarso o medio traffico in cui l'effettuazione di treni straordinari o supplementari non sia frequente.

Disposizioni limitative per il ricorso al sistema previsto nel comma 7 possono essere stabilite dalle Unità periferiche interessate, in relazione alle esigenze di traffico delle linee.

  

9. Quando si sia inserito un cantiere di lavoro non collegato permanentemente, deve essere di norma evitata l'effettuazione di altri treni straordinari o supplementari interessanti il binario impegnato dal cantiere e restano vietati gli anticipi di corsa, salvi quelli comunicati all'atto dell'annuncio. Per gli eventuali treni straordinari o supplementari che debbano essere eccezionalmente inoltrati ci si atterrà alle norme di cui al comma 12.

  

Inserimento del cantiere

10. Un cantiere comunque annunciatosi può considerarsi inserito solo quando abbia ricevuto completo il dispaccio di risposta di cui al comma 5.

  

10.bis. Su determinate linee o singole stazioni indicate nell'orario di servizio non è ammesso l'inserimento dei cantieri di lavoro con protezione a tempo di cui ai comma dal 2 al 10 del presente articolo.

  

Avvisi ai posti collegati permanentemente

11. Le stazioni devono sempre trasmettere con dispaccio ai posti fissi della linea nonché, per tutto il periodo di lavoro, ai cantieri annunciatisi di cui al comma 2, i seguenti avvisi:

- effettuazioni di straordinari e supplementari;

- soppressioni di treni;

- anticipi di corsa;

- servizio a binario unico su linea a doppio (anche se svolgentesi sul binario non impegnato dal cantiere).

  

Mancata trasmissione degli avvisi

12. Salvo il caso del comma 13 il dirigente movimento che si trovi nell'impossibilità di trasmettere a qualche posto della linea gli avvisi sopra prescritti, o non possa ottenere dalla stazione limitrofa la conferma che gli avvisi sono stati dati, si atterrà alle norme indicate appresso.

a) Ai treni straordinari e supplementari deve prescriversi:

- di segnalare se stessi con l'apposito segnale previsto dal Regolamento sui segnali oppure, nel caso particolare in cui tale segnalazione non può essere impiegata in base a quanto previsto dal Regolamento sui segnali, di fermare in corrispondenza dei posti fissi di linea dei cantieri per la consegna del dispaccio di avviso;

- d'impegnare con marcia a vista i passaggi a livello non avvisati;

- d'impegnare con marcia a vista gli altri posti fissi e cantieri non avvisati fra le progressive precisate dagli agenti dei Lavori.

b) Al primo treno viaggiante sull'illegale deve prescriversi marcia a vista in corrispondenza dei passaggi a livello e posti fissi di vigilanza della linea non avvisati.

c) Devono vietarsi gli anticipi di corsa sui tratti comprendenti posti di linea non preavvisati.

Quando non sia stato possibile dare avviso ai posti della linea della soppressione dei treni, oppure avviso ai cantieri del servizio a binario unico sulle linee a doppio, non occorre provvedere a particolari prescrizioni oltre quella già prevista per i cantieri nell'Art.19 comma 10 punto e) .

  

Passaggi a livello protetti da segnale

13. Quando non sia possibile trasmettere i prescritti avvisi ai passaggi a livello protetti da segnale nel senso della marcia dei treni interessati, purché i segnali stessi siano efficienti, deve esclusivamente provvedersi per la segnalazione di cui al comma 12 punto a) e per il divieto di anticipo di corsa, salvi gli ulteriori obblighi prescritti dal Regolamento sui segnali e dalle apposite Istruzioni per il caso di guasti.

   

Abolizione degli avvisi

13.bis. Le Unità centrali interessate possono stabilire, in relazione alle particolari modalità di esercizio di taluni passaggi a livello protetti da segnale, che per tali passaggi a livello venga permanentemente omessa la trasmissione di determinati avvisi.

  

Informazioni

14. Il personale operante in linea può in qualunque mozioni mento chiedere ai dirigenti delle stazioni informazioni verbali sulla situazione della circolazione ai soli effetti organizzativi. Tali informazioni non hanno carattere determinante ai fini della sicurezza e non comportano per il dirigente obblighi di rettifica o d'interventi in caso di sopravvenute modificazioni nella situazione della circolazione.

  

Cantieri con protezione autonoma

15. Il personale dei cantieri protetti a distanza in modo autonomo può richiedere, al personale delle stazioni limitrofe, le informazioni di cui al comma 14.

  

16. Quando l'agente avvistatore a distanza di un cantiere con protezione autonoma viene collocato in corrispondenza di una stazione, devono essere presi preventivi accordi di dettaglio per il collegamento e lo scambio delle occorrenti comunicazioni verbali fra l'avvistatore stesso e il personale.

  

  

  

(1) QUESTO CANTIERE PER GUASTO (od altra causa da specificarsi) NON COMUNICA CON LA STAZIONE DI....

(2) QUESTA STAZIONE NON COMUNICA CON LA STAZIONE DI....

(3) SI EFFETTUANO TRENI . - SOPPRESSI TRENI - TRENO VIAGGIA CON ANTICIPO MINUTI - DAL TRENO .... SERVIZIO SUL BINARIO UNICO DEI .... - TRENI .... NON ANCORA PARTITI DA QUESTA STAZIONE.  Oppure: NULLA DA NOTIFICARE.

  

  

  

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