Guasto del blocco elettrico 1. Sulle linee esercitate con il blocco elettrico manuale o contassi, venendone a mancare il funzionamento, la circolazione dei treni deve essere regolata con il regime del blocco telefonico da stazione a stazione oppure con dispacci di via libera o di giunto, tra stazione e posto di blocco intermedio o tra due posti di blocco intermedi. Sulle linee esercitate con il blocco elettrico automatico, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono, di regola, distanziati con marcia a vista, salvo che in determinate situazioni di esercizio stabilite dall'apposita Istruzione, nelle quali la circolazione deve essere regolata con il regime del blocco telefonico da stazione a stazione. Del mancato funzionamento del blocco elettrico devono essere avvisati i treni ed i posti interessati come stabilito dalle apposite Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco.
1.bis. Il dirigente che licenzia un treno in regime di blocco telefonico per guasto del blocco elettrico, soddisfatti gli obblighi di competenza, deve dare al treno, oltre all’avviso di guasto del blocco e, quando occorre, alle prescrizioni inerenti la partenza con segnale a via impedita (o da binario sprovvisto di segnale di partenza), le prescrizioni seguenti: a) su linea con blocco elettrico manuale o conta-assi: eventuale esonero (in conformità alle Istruzioni sul blocco ed al Regolamento sui segnali) dal rispetto di determinati segnali di blocco, con l’esclusione dei seguenti: segnali di partenza muniti di lettera luminosa "A" di una stazione disabilitata ed impresenziata; segnali di partenza di una stazione disabilitata e dei posti di blocco intermedi che proteggono punti singolari della linea (raccordi , zone soggette a caduta massi, ecc.); segnali di partenza di una stazione disabilitata munita di segnalamento plurimo di partenza; b) su linea con blocco elettrico automatico: - di non tener conto dei segnali permissivi; - di osservare la marcia a vista specifica in corrispondenza dei passaggi a livello protetti da segnali permissivi superati a via impedita; - di accertare la regolarità dell’itinerario di corretto tracciato a valle dei segnali permissivi con indicazione «P lampeggiante»; - di non tener conto del segnale di partenza di una stazione disabilitata, con l’esclusione di quelli che proteggono punti singolari della linea (raccordi, zone soggette a caduta massi, ecc.) e di quelli di una stazione disabilitata munita di segnalamento plurimo di partenza.
Guasto delle telecomunicazioni 2. In caso di guasto delle telecomunicazioni le stazioni si avvalgono di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione allo scopo di assicurare per quanto possibile la continuità della circolazione dei treni. In caso di guasto delle telecomunicazioni sulle linee non attrezzate con blocco elettrico, la circolazione dei treni deve essere arrestata. Sulle linee esercitate con blocco elettrico i treni possono continuare ad essere inoltrati con tale regime fino a quando non sia necessario regolare la circolazione con la via libera telefonica; in tale evenienza, la circolazione deve essere arrestata.
3. Sulle linee a semplice binario in cui è in funzione il blocco elettrico, venendo meno il funzionamento delle comunicazioni telefoniche, gli incroci possono essere spostati da stazione a stazione con il solo uso del blocco elettrico, purché non esista più di un posto intermedio di blocco. Esistendo più di un posto intermedio di blocco, gli incroci devono essere mantenuti nelle stazioni stabilite.
RCT Art. 21
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