Disposizioni generali 1. Le fermate (Art.2 comma 9) possono essere gestite da agenti del movimento, denominati "addetti alla fermata". Le norme di cui al presente articolo si riferiscono alle fermate di tutte le linee fatta eccezione per le linee a dirigenza unica. Per le fermate poste sulle linee a dirigenza unica valgono le norme stabilite nelle Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico, mentre le mansioni degli addetti alle fermate delle altre linee sono stabilite nell'Istruzione per il servizio dei deviatori.
2. Soppresso.
3. Di norma le fermate non intervengono nel distanziamento dei treni, che viene regolato dalle due stazioni attigue abilitate. Sulle linee col blocco elettrico la fermata può peraltro funzionare come posto di blocco intermedio. Salve situazioni specifiche disciplinate da apposite disposizioni (comma 13) nelle fermate non possono effettuarsi incroci o precedenze.
Deviatoi 4. I deviatoi allacciati ai binari di corsa e quelli realizzanti l'indipendenza da essi devono essere assicurati per il libero percorso sui binari stessi, mediante fermascambi di sicurezza; le chiavi di tali fermascambi possono restare in custodia all'addetto.
5. Nelle fermate l'addetto deve eseguire la visita agli impianti di cui all'Art.5 comma 1, secondo quanto previsto dall'Istruzione per il servizio dei deviatori.
Segnali di protezione 6. Nelle fermate protette da segnali fissi, questi sono protezione normalmente disposti a via impedita e devono essere, all'occorrenza, manovrati a via libera dall'addetto alla fermata. I segnali suddetti possono essere mantenuti normalmente a via libera quando si verifichino tutte le condizioni di cui all'Art.25 comma 2 bis.
7. Soppresso Veicoli in stazionamento 8. Lo stazionamento dei veicoli è vietato sui binari di corsa, nonché, salve specifiche eccezioni ammesse dalle Unità periferiche interessate, sui binari di circolazione.
9. Soppresso. Servizio ai treni 10. Durante la sosta di un treno in una fermata la dirigenza del servizio spetta al capotreno. Se occorre eseguire manovre, il capotreno deve ritirare le chiavi dei deviatoi dall'addetto e per tutte le operazioni inerenti alle manovre stesse può avvalersi, oltre che del personale del treno, anche di quello della fermata. Al termine delle manovre il capotreno deve provvedere per l'assicurazione e visita ai deviatoi interessati dalle manovre stesse, nonché accertare che i veicoli eventualmente stazionanti sui binari secondari si trovino nelle condizioni previste dall'Art.7 comma 15. Al termine di tali operazioni egli restituirà le chiavi all'addetto. Salve disposizioni delle Unità periferiche interessate sono vietate le manovre che, sulle linee a doppio binario, possono impegnare il binario di corsa che non sia quello del treno che deve effettuarle.
11. Soppresso. Temporanea abilitazione al movimento 12. Qualora per speciali esigenze occorra abilitare temporaneamente una fermata al movimento, il dirigente che si reca a presenziarla deve avvisare verbalmente le stazioni limitrofe abilitate che si regoleranno analogamente a quanto stabilito dall'Art.25 comma 13. I treni interessati devono essere avvisati a cura della stazione che si è abilitata, il cui dirigente deve prendere tempestivamente le misure atte ad evitare che il personale di un treno avente fermata e non avvisato ritenga la stazione stessa non abilitata al movimento. Per la disabilitazione, da attuarsi con le norme dell'Art. 25, il dirigente deve avvisare verbalmente le stazioni limitrofe abilitate indicando l'ultimo treno presenziato per ciascun senso di marcia e prima di lasciare il servizio deve ottenere conferma da quest'ultime con il dispaccio: FORMULA N. 43 - INTESO DOPO TRENO .... E TRENO.... SERVIZIO A.... RIPRISTINATO CON ADDETTO.
Addetti idonei a specifiche mansioni di movimento 13. Previa autorizzazione delle Unità centrali interessate, in alcune fermate possono essere affidate ad addetti determinate mansioni di movimento non previste dai comma precedenti. In tal caso gli addetti devono preventivamente conseguire le ulteriori abilitazioni occorrenti per le loro specifiche attribuzioni.
RCT Art. 26
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